La cogenerazione
nella normativa italiana ed europea

1) 77/714/CEE: “Raccomandazione del Consiglio, del 25 ottobre 1977, concernente l’istituzione negli Stati membri di organi o comitati consultivi per promuovere la produzione combinata di calore e di energia nonché la valorizzazione del calore resiuo”

Il Consiglio delle Comunità Europee ritiene che si può utilizzare più razionalmente l’energia ricorrendo maggiormente alla produzione combinata di calore ed energia e valorizzando il calore residuo nei settori dell’industria, della produzione di elettricità e dell’erogazione di calore a distanza.. Invita inoltre gli Stati membri ad individuare e rimuovere gli ostacoli legislativi, amministrativi o tariffari che si oppongono allo sviluppo della produzione combinata di calore e di energia destinati ad essere erogati all’industria.

2) “Seconda comunicazione nazionale dell’Italia alla Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici”, Roma novembre 1998

Al paragrafo 5.3.6 si riconosce “il ruolo fondamentale e l’importanza crescente della cogenerazione per l’approvvigionamento del paese di energia elettrica con caratteristiche di elevata efficienza energetica e basso inquinamento ambientale”.

3) Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 1997 concernente una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore ed elettricità (GUCE 8 gennaio 1998, pag. C 4/01)

Si afferma che “la produzione combinata calore/energia elettrica costituisce un impiego efficiente delle risorse energetiche e può pertanto contribuire in modo sostanziale alla riduzione delle emissioni di CO2”.

Si indica anche agli Stati membri che l’obiettivo da raggiungere “è l’elaborazione di una strategia per assicurare il raddoppio della quota globale della cogenerazione nella Comunità entro il 2010”.

1) D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79 (Decreto Bersani) “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (G.U. n.75 del 31 marzo 1999):

Il decreto stabilisce una serie di agevolazioni per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e della cogenerazione:

art. 3, comma 3

Obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta da cogenerazione

art.11, comma 1 e 2

Obbligo di produzione (o alternativamente di acquisto) di una certa quota (2%) di energia rinnovabile da parte degli autoproduttori.

2) D. Lgs. 23 maggio 2000, n.164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144” (G.U. n.142, 20 giugno 2000)

art. 22, comma 1, lett. b

Le imprese che acquistano gas per la cogenerazione sono considerate “cliente idoneo”, indipendentemente dal livello di consumo annuale e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo.

Decreto 24 aprile 2001 “Individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art.9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79”

Decreto 24 aprile 2001 “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164”

Questi due decreti attuano le disposizioni previste dai citati decreti di liberalizzazione del merato elettrico e del gas e vincolano i distributori energetici a conseguire degli obiettivi progressivamente crescenti di innalzamento dell’efficienza energetica.

Le possibilità di intervento sono indicate in tabelle allegate ai decreti le quali definiscono un ampio menù di soluzioni tecnologiche: tra queste vengono esplicitamente mezionate le sueguenti tipologie di interventi:

  • la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazione
  • la cogenerazione e i sistemi di microcogenerazione come definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
  • uso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impianti cogenerativi, geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici per il riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicazioni civili
Il varo dei decreti offrirà dunque la possibilità di far decollare programmi di incentivazione per la diffusione della cogenerazione e della microcogenerazione.


Autorità per l’energia Elettrica e il Gas: Deliberazione 19 marzo 2002, n. 42 “Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”

La Deliberazione definisce come impianti di cogenerazione quelli che soddisfano contemporaneamente due condizioni:

  1. un risparmio energetico del 10% per ogni nuova sezione dell'impianto
  2. una produzione di almeno il 15% di energia termica sul totale della produzione complessiva (termica più elettrica).

Le due condizioni variano in funzione di altri parametri (potenza della sezione dell'impianto, combustibili utilizzati, destinazione dell'energia prodotta).

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